Art. 6.
(Effetti dell'adozione pronunciata all'estero).

      1. Dopo l'articolo 32 della legge sull'adozione è inserito il seguente:

      «Art. 32-bis. - 1. L'adozione pronunciata all'estero è immediatamente efficace in Italia e produce gli effetti di cui all'articolo 27.
      2. Con il provvedimento di adozione, il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
      3. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuta formale comunicazione della pronuncia di adozione e del rilascio del visto d'ingresso di cui all'articolo 32,

 

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comma 6, dispone la trascrizione del provvedimento straniero nei registri dello stato civile, dandone immediata comunicazione al tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità.
      4. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, il tribunale per i minorenni competente incarica i servizi socio-assistenziali degli enti locali di compiere le attività previste dall'articolo 34, comma 2».