1. Dopo l'articolo 32 della legge sull'adozione è inserito il seguente:
«Art. 32-bis. - 1. L'adozione pronunciata all'estero è immediatamente efficace in Italia e produce gli effetti di cui all'articolo 27.
2. Con il provvedimento di adozione, il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
3. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuta formale comunicazione della pronuncia di adozione e del rilascio del visto d'ingresso di cui all'articolo 32,